Ogni componente di legno deve essere trattato come singolo prodotto, e per fornitore e per provenienza territoriale. Conseguentemente, per i pavimenti multistrato in cui alcuni componenti sono di provenienza interna al mercato europeo e altri di provenienza esterna, il produttore dei pavimenti dovrà comportarsi distinguendo ogni singolo componente in entrata e trattandolo da "operatore" o "commerciante" in funzione della provenienza territoriale ovvero del ricorrere o meno in capo a sé dell'una o dell'altra figura di soggetto professionale con riguardo a quel singolo prodotto, ancorché singolo componente di quello che sarà il suo prodotto finito.
Se il fornitore del produttore del pavimento multistrato è soggetto interno al mercato europeo e dunque per quella fornitura il prodotto già circola sul mercato, tale produttore di pavimento multistrato sarà "commerciante". Sarà invece "operatore" se il suo fornitore è soggetto esterno al mercato europeo e il componente fornitogli vedrà la prima immissione sul mercato proprio con quella fornitura.
Ipotesi diversa, e più teorica ed astratta che pratica e concreta, è poi quella del fornitore europeo che destina come prima immissione sul mercato europeo ad un altro fornitore europeo un prodotto o componente (non importa) di legno o derivato. In tal caso il problema può sorgere se il primo fornitore fa da intermediario, non risultando, neppure formalmente, aver acquisito a suo nome quella merce, anche solo sulla carta e non per forza materialmente. In questo caso egli potrà ben restare fuori dagli obblighi della Due Diligence, non potendosi qualificare la sua intermediazione né come fornitura né come acquisizione del prodotto sotto qualsiasi forma o tecnica di vendita. Ovviamente, risulterà acquirente il secondo fornitore europeo che, per questo, non potrà andare esente da Due Diligence. Laddove invece il primo fornitore risultasse aver acquisito lui quella merce, anche solo sulla carta, ovvero formalmente e non materialmente, la prima immissione sarà inevitabilmente a suo carico e non a carico del secondo fornitore, suo successivo destinatario.